"La recente novità normativa (art. 6, comma 3-septies1 della legge 108/2018, cosiddetto “decreto milleproroghe”) ha differito di un anno la norma che stabilisce che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisca requisito di ammissione per l’Esame di Stato, ma non è intervenuta né sulla norma che dispone lo svolgimento delle prove (art. 19 del D. Lgs. n. 62/2017) né su quella che stabilisce la restituzione da parte dell’INVALSI dei livelli conseguiti in ciascuna prova e la cer-tificazione sulla abilità di comprensione e uso della lingua Inglese (art. 21 dello stesso decreto legi-slativo)."
In allegato la nota dell'Invalsi con le precisazioni in oggetto.
Gli studenti sono tenuti a prenderne visione.
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