Circolare 35

35- Disposizioni inerenti all’utilizzo Registro elettronico.

Si richiama l’attenzione dei docenti in merito all’utilizzo del Registro elettronico, come disciplinato dalla vigente normativa e dal Regolamento di Istituto.

Circolare n° 35  Bronte, 21/09/2024

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Al Personale Docente

Oggetto: Disposizioni inerenti all’utilizzo Registro elettronico.

 Si richiama l’attenzione dei docenti in merito all’utilizzo del Registro elettronico, come disciplinato dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento di Istituto.

Il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.

Il Registro infatti è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto, fino a querela di falso, e deve avere carattere di immodificabilità e integrità; la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”.

La “firma” attestante la presenza in classe del docente può essere inserita solamente durante l’ora corrente di lezione; non si può anticipare la firma per le ore successive in quanto con la firma il docente registra e attesta la propria presenza in classe e anche l’effettiva presenza in classe degli studenti.

I docenti sono pertanto tenuti a verificare l’effettiva presenza degli studenti ad ogni ora; la raccomandazione assume particolare importanza per i docenti della prima ora.

Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, le assenze e gli argomenti delle lezioni devono essere inseriti sul Registro elettronico della Classe esclusivamente dal Docente presente in aula, in modo attento e responsabile, evitando registrazioni mancate o erronei inserimenti (es. firma su un’ora non corretta). Solo in caso di temporanea indisponibilità in classe di un dispositivo che permetta l’utilizzo del Registro elettronico, il Docente può inserire tutti i dati in un momento successivo.

I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul Registro elettronico nell’arco della giornata e comunque entro e non oltre 3 giorni dall’evento.

I voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le prove orali, devono essere inseriti sul Registro elettronico entro 15 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse.

È vietato modificare e intervenire su una valutazione già espressa.

Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie sono consultabili dai Genitori dello studente interessato in tempo reale.

Il Registro elettronico gestisce dati personali riguardanti studenti e studentesse (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy; si raccomanda di prestare particolare attenzione al divieto di diffusione tramite il registro, nell’area “Giornale di classe”, di dati personali sensibili, relativi alle situazioni di salute o a comportamenti degli studenti e delle studentesse. I docenti che vengano a conoscenza dei dati personali contenuti nel Registro elettronico sono tenuti alla massima riservatezza.

I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti.

Ogni docente è tenuto alla compilazione del registro con correttezza e buona fede, attenendosi scrupolosamente alle suddette disposizioni. Ciascun docente è responsabile delle proprie credenziali di accesso al registro le quali rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell’istituto. I docenti che ne siano sprovvisti o che le abbiano smarrite devono richiederle tempestivamente al personale di segreteria ufficio Didattica.

Cordialità

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs.  n. 39/1993

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