Circolare n° 44 Bronte, 25/09/2024
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Al Personale Docente e ATA
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Alla DSGA
Oggetto: Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”
Si riporta all’attenzione di tutti i destinatari il contenuto della legge indicata in oggetto, che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica e assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.
La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo.
Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi sul mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:
- MANCATA ISCRIZIONE: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
Ai sensi dall’art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell’art. 62-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione (d’ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.
Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all’obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.
Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:
- non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- non conduca il minore a scuola entro una settimana dall’ammonizione.
Ai sensi dell’art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all’istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.
- ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
Ai sensi dall’art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione e comunica immediatamente al r.o.d.i., qualora individui:
- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.
Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.
Per quanto sopra
- i docenti coordinatori di classe dovranno:
- contattare le famiglie di studenti/esse in obbligo di istruzione in caso di assenze di 15 giorni, anche non consecutivi e nel corso di 3 mesi, e richiedere documentazione che attesti i gravi e giustificati motivi di assenza e annotare sul RE;
- comunicare all’ufficio alunni e alla scrivente le assenze.
- I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, in qualità di r.o.d.i dovranno:
- controllare sistematicamente le assenze dei propri figli tramite l’aerea riservata alle famiglie del RE;
- giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli:
- produrre senza ritardo la documentazione giustificativa a corredo di eventuali assenze di 15 giorni.
In caso di inosservanza, la scrivente è tenuta ad applicare le procedure previste dalle suddette disposizioni di legge
Nel raccomandare l’osservanza delle disposizioni normative, si ringrazia per la consueta collaborazione.
Per facilitare l’immediata consultazione, si allega lo schema delle procedure previste dal “Decreto Caivano” in ordine alle circostanze di elusione dell’obbligo di istruzione.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993
Maria Gabriella Spitaleri
Dirigente Scolastico