Circolare 176

176 – Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

In riferimento all’oggetto si forniscono le principali indicazioni, trasmesse con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 47341 del 25/11/2024

Circolare 176 Bronte, 25/11/2024

 

Al Sito web

Al Personale Docente e ATA

Alle Studentesse e agli Studenti classi V

Ai Genitori

Alla DSGA

 

 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

 In riferimento all’oggetto, si forniscono le principali indicazioni, trasmesse con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 47341 del 25/11/2024.

Candidati interni -studenti/esse delle classi V (presentazione domande: entro e non oltre il 30 dicembre 2024, pena la non ammissione all’Esame di Stato)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 62/2017, come integrato dall’art. 1, co. 1, lettera c), della Legge 1ottobre 2024, n. 150, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato le classi V, presso le istituzioni scolastiche di secondo grado. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe.

Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera c), del D. Lgs. n. 62/2017, per i candidati interni costituisce requisito di ammissione all’esame lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Candidati esterni (presentazione domande: 26 novembre 2024 – 30 dicembre 2024)

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 62/2017, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

  1. compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
  2. siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  3. siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
  4. abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2025. Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2025.

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 62/2017, e dell’art. 5 del D.M. n. 226/2024, l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento dei PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall’art. 21 del citato medesimo D.M. n. 226/2024. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato. Ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 226/2024 i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale competente, dovranno dichiarare e documentare lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO. I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati allegando:

  1. il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa o dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
  2. l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
  3. eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.

I candidati esterni all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di qualifica professionale. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare, inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono, altresì, l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto, statale o paritario, collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.

Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2025)

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 62/2017, sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME E VERSAMENTO DELLA TASSA

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato al dirigente scolastico, entro il temine del 30 dicembre 2024, con allegata la ricevuta comprovante il versamento di € 12,09 da effettuare sul c.c. p. 205906 intestato a: Agenzia delle Entrate — Sicilia (causale: tassa esame di Stato 2024/2025).

Sono esonerati dal pagamento della tassa d’Esame (modello di domanda allegato) gli studenti che:

  1. per merito abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali dell’anno scolastico 2023/2024;
  2. per reddito appartengano a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000, se in possesso di attestazione in corso di validità riferita all’anno solare precedente (D.M. n. 370 del 19 aprile 2019); (art. 200, comma 5, D.lgs. 297 del 1994).

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato entro il termine del 30 dicembre 2024, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 26 novembre 2024, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.

Allegati

Domanda esame di stato studente maggiorenne

Domanda esame di stato genitore

Cordialità

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993

Documenti