Circolare 7

7 – Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA – Direttiva A.S. 2024/25.

Si riportano all’attenzione delle SSLL le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni.

Circolare n. 7 Bronte, 04/09/2024

Al Sito web

Al Personale Docente e ATA

Agli studenti e alle studentesse
Alla DSGA

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA – Direttiva A.S. 2024/25.

Si riportano all’attenzione delle SSLL le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative che tutto il personale della scuola è tenuto ad osservare.
L’obbligo di vigilanza sugli alunni riveste carattere prioritario su ogni altra attività e sull’istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici grava tale responsabilità.
Le SSLL, pertanto, sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei Responsabili di plesso, al fine di evitare eventuali situazioni di danno o pericolo per gli alunni, causati da negligenze.
LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dell’alunno alla scuola e termina con la fine delle lezioni.
La responsabilità per la cosiddetta “culpa in vigilando” deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento
omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
• risulta essere presente al momento dell’evento;
• dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull’insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l’intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività progettuali e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza o in qualsiasi altra sede nella quale si svolga un’attività organizzata dalla scuola), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980).
Considerato che l’obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività didattiche, in qualsiasi spazio della scuola, incombe esclusivamente sui Docenti in servizio, in caso di necessità di momentaneo allontanamento dalla classe, il Docente dovrà affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione. Durante il cambio di classe i collaboratori scolastici sono tenuti a recarsi sulla porta dell’aula interessata per vigilare sugli alunni finché non sarà giunto l’insegnante di turno; i Docenti sono, dunque, inviatati a non stazionare nei corridoi durante il cambio dell’ora. Qualora un docente inizi il servizio durante un’ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio, almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un’ora intermedia, non deve lasciare la classe fino all’arrivo del collega dell’ora successiva.
LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
Il dovere di vigilanza rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni durante la loro permanenza a scuola.
INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI
All’entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I Docenti Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. È appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.
Gli alunni in ritardo rispetto all’orario stabilito sono tenuti a fornire motivata giustificazione del ritardo, sottoscritta dai genitori, a eccezione degli alunni maggiorenni che, comunque, devono giustificare il ritardo.
I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo, solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in
considerazione degli aspetti pedagogici, non è assolutamente consentito l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Nel caso la scrivente venga a conoscenza di tale eventualità, è obbligata a prendere i dovuti provvedimenti verso il docente per mancata vigilanza e sottrazione dal diritto allo studio. Allo stesso modo i docenti si asterranno dal fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai Collaboratori scolastici. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
I docenti dell’ultima ora di lezione devono accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non appartenenti alla propria classe. Infatti, nella scuola intesa come Comunità Educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni al rispetto delle regole.
USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI
In caso di uscita anticipata degli alunni, solo per validi e giustificati motivi, i Collaboratori Scolastici provvederanno a far compilare al genitore l’apposito modello di richiesta di uscita anticipata; il docente presente in classe, annoterà l’uscita sul registro. Gli alunni verranno accompagnati all’uscita e consegnati al genitore dal Collaboratore Scolastico.
Per nessun motivo è consentito ai genitori di recarsi in classe a prelevare i propri figli.
Nessun alunno può essere consegnato, prima della fine delle lezioni, a persone non provviste di apposita delega, conferita dai genitori o dagli esercenti la patria potestà; in situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno. Il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta d’identità, della quale dovrà essere conservata fotocopia.
VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI
Gli intervalli fanno parte integrante dell’attività didattica e dell’orario di servizio e non costituiscono interruzione degli obblighi di vigilanza.
Durante l’intervallo i docenti, in relazione alle aree e ai turni di vigilanza a ciascuno assegnati, sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell’edificio e dalle pertinenze esterne.
Durante gli intervalli i Docenti avranno particolare cura nell’impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli alunni, ed eventuali spostamenti degli stessi da un piano all’altro o in altri luoghi dove possano sfuggire alla vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, occorre annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigente o i Responsabili di sede.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI
La sorveglianza degli spazi interni ed esterni degli edifici è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni di propria pertinenza, previste dal Piano delle Attività del Personale
È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
I collaboratori scolastici dovranno:
• essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
• comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuale assenza dell’Insegnante;
• vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni in particolare all’ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
• riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza motivazione, sostano nei corridoi;
• sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell’insegnante dalla classe;
• impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Dirigente o ai suoi collaboratori;
• impedire e accertarsi che nessuna persona non autorizzata entri e circoli negli edifici scolastici;
• controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
• controllare le classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora;
• controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
• rimanere costantemente nel reparto di competenza per controllare i movimenti degli alunni.
USO DELLE ATTREZZATURE
Il docente è responsabile del corretto utilizzo di dispositivi e attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità̀ deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal T.U. sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell’ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:
• informare ed istruire gli studenti sulle modalità̀ corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
• informare gli alunni su eventuali rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti.
Gli ASSISTENTI TECNICI sono tenuti a:
• fornire il necessario supporto tecnico ai docenti che utilizzano il laboratorio;
• verificare l’idoneità̀ e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati in classe o in laboratorio;
• segnalare tempestivamente eventuali anomalie che pregiudichino la tutela della salute e della sicurezza degli studenti.
INFORTUNI O MALORI
In caso di infortunio o malore, il docente che ha in carico lo studente ha il dovere di intervenire immediatamente, avvisando
l’addetto al primo soccorso e chiedendo, eventualmente, ausilio al collaboratore scolastico.
Nel caso si ravvisi una situazione di gravità si avviserà immediatamente il 118 e i genitori o gli esercenti la patria potestà dello studente.
È sempre e comunque necessario avvisare gli esercenti la patria potestà del minore anche nel caso di malessere o infortunio di lieve entità.
Per qualsiasi malessere o infortunio, di qualunque entità, è fatto obbligo di dare comunicazione all’ufficio di segreteria.
La relazione sull’accaduto, curata dal docente che aveva in carico lo studente, va consegnata tempestivamente presso
l’ufficio di segreteria.

Cordialità

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs.  n. 39/1993

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